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Europarl 2003/09ChecklistVotesDebate 03/09/23risultato

Europarl 2003-09-24: Amended Software Patent Directive

Consolidated version of the amended directive "on the patentability of computer-implemented inventions" for which the European Parliament voted on 2003-09-24.

  1. The Text
  2. Annotated Links

1. The Text

Directive on the patentability of computer-implemented inventions

  1. Article 1: Purpose
  2. Article 2: Definitions
  3. Article 3a: Fields of Technology
  4. Article 4: Rules of Patentability
  5. Article 4a: Cause di esclusione dalla brevettabilità
  6. Article 5: Form of Claims; and further provisions
  7. Article 6: Interoperability

1.1. Article 1: Purpose

This Directive lays down rules for the patentability of computer-implemented inventions.

1.2. Article 2: Definitions

2a. "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione ai sensi della Convenzione per il brevetto europeo la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta nelle sue applicazioni una o più caratteristiche non tecniche che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore, oltre al contributo tecnico che ogni invenzione deve arrecare;

2b. "contributo tecnico", altrimenti chiamato "invenzione", un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico. La natura tecnica del contributo costituisce uno dei quattro requisiti della brevettabilità. In aggiunta, per poter ricevere un brevetto, il contributo tecnico deve presentare un carattere di novità, essere non ovvio ed atto ad un'applicazione industriale.

2c. "settore tecnico" un settore industriale d'applicazione che presuppone l'utilizzo di forze naturali controllabili per ottenere risultati prevedibili. "Tecnico" significa "appartenente a un settore della tecnologia". L'impiego delle forze della natura per controllare gli effetti fisici al di là della rappresentazione digitale delle informazioni rientra in un settore tecnico. La produzione, la manipolazione, il trattamento, la distribuzione e la presentazione dell'informazione non appartengono a un settore della tecnologia, anche se a tali fini sono utilizzati dispositivi tecnici.

2d. "industria", ai sensi del diritto dei brevetti, produzione automatizzata di beni materiali;

1.3. Article 3a: Fields of Technology

3a. Gli Stati membri assicurano che l'elaborazione dei dati non venga considerata un settore della tecnologia ai sensi del diritto dei brevetti e che le innovazioni nel settore dell'elaborazione di dati non vengano considerate invenzioni ai sensi del diritto dei brevetti.

1.4. Article 4: Rules of Patentability

4.1. Onde poter essere brevettabile, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un'attività inventiva. Per implicare un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve apportare un contributo tecnico.

4.2. Gli Stati membri assicurano che costituisca una condizione necessaria dell'attività inventiva il fatto che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici apporti un contributo tecnico.

4.3. La portata significativa del contributo tecnico è valutata considerando la differenza tra gli elementi tecnici inclusi nell'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme e lo stato dell'arte.

4.3a. Per determinare se una data invenzione attuata per mezzo di elaboratore elettronico arreca un contributo tecnico, si applica il seguente criterio: si valuta se essa costituisce un nuovo insegnamento sulle relazioni di causa-effetto nell'impiego delle forze controllabili della natura e se ha un'applicazione industriale nel senso stretto dell'espressione, in termini sia di metodo che di risultato.

1.5. Article 4a: Cause di esclusione dalla brevettabilità

4a.1. Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non è considerata arrecante un contributo tecnico semplicemente perchè implica luso di un elaboratore, di una rete o di un altro apparecchio programmabile. Pertanto, non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per elaboratori che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e lelaboratore, la rete o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito.

4a.2. Gli Stati membri garantiscono che le soluzioni attuate mediante elaboratore elettronico rispetto a problemi tecnici non siano considerate invenzioni brevettabili solo perchè migliorano l'efficacia nell'impiego delle risorse del sistema di trattamento dei dati.

1.6. Article 5: Form of Claims; and further provisions

5. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata solo come prodotto, ossia come un insieme di dispositivi comprensivo di apparecchi programmabili che utilizzano le forze della natura in modo creativo, o come processo tecnico di produzione realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

5a. Gli Stati membri assicurano che la produzione, la manipolazione, il trattamento, la distribuzione e la pubblicazione di informazioni, in qualsiasi forma, non possano mai costituire una violazione di brevetto, diretta o indiretta, anche se a tale fine sono stati utilizzati dispositivi tecnici.

5b. Member States shall ensure that patent claims granted in respect of computer-implemented inventions include only the technical contribution which justifies the patent claim.

5c. Gli Stati membri assicurano che l'uso di un programma per elaboratore per scopi che non riguardano l'oggetto del brevetto non possa costituire una violazione di brevetto diretta o indiretta.

5d. Gli Stati membri assicurano che, qualora una rivendicazione di brevetto menzioni caratteristiche che implicano l'uso di un programma per elaboratore, un'applicazione di riferimento, ben funzionante e ben documentata, di tale programma sia pubblicata come parte della descrizione senza condizioni di licenza restrittive.

1.7. Article 6: Interoperability

6. La protezione conferita dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le facoltà riconosciute dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare le disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità o le disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali.

6a. Gli Stati membri assicurano che, in ogni caso in cui l'uso di una tecnica brevettata sia necessario per un fine importante quale ad esempio garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi, detto uso non sia considerato una violazione di brevetto.

2. Annotated Links

->The amendments approved, from the EP.
consolidated version by EP, changes were still being applied by the secretariat during the days after the vote.



[ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti della brevettabilità in relazione all'elaborazione automatizzata dei dati e ai suoi campi di applicazione | Conditions for Approval of the Software Patent Directive Proposal | Software Patent Directive Decision 2003/08/23: Voting Recommendations for MEPs | Plenary Debate 03/09/23 | Europarl 2003-09-24: Amended Software Patent Directive ]

http://swpat.ffii.org/papri/eubsa-swpat0202/plen0309/resu/index.it.html
© 2003/09/29 Workgroup