| JURI 2003/04 | Europarl 2003/09 | Checklist | Votes | Debate 03/09/23 | risultato |
[Testo della proposta originale della Commissione Europea]
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| 29=59=41 [Numeri degli Emendamenti] | EDD, VERD+GUE, UEN, .. [Firmatari] | ++ [raccomandazioni sul voto] | 410:179 [risultati delle votazioni] | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti della brevettabilità in relazione all'elaborazione automatizzata dei dati e ai suoi campi di applicazione [testo dell'emendamento] |
[Sample justification/comments]
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| 116 | Kauppi | ++ | - | La presente direttiva stabilisce norme relative ai limiti della brevettabilità e dell'applicabilità dei brevetti per quanto riguarda i programmi per elaboratori elettronici. |
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| 36=42=117 | EDD, UEN, Kauppi | +++ | + | (a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione ai sensi della Convenzione per il brevetto europeo la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta nelle sue applicazioni una o più caratteristiche non tecniche che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore, oltre al contributo tecnico che ogni invenzione deve arrecare; |
| 14 | JURI | -- | - | (a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta una o più caratteristiche che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore; |
Gli emendamenti 36, 117 e 42 chiarificano che un'innovazione è brevettabile solamente se è conforme all'Art. 52 dell'EPC, a prescindere che un programma di computer faccia parte o no della sua implementazione. L'emendamento 14 permetterebbe che un puro programmma per computer sia dichiarato come "un'invenzione la cui esecuzione coinvolge l'uso di un computer e avente tutte le sue caratteristiche realizzate per tramite di un programma per computer", contraddicendo in questo modo l'Art. 52 dell'EPC.
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| 69 | PSE (Medina) | +++ | + | (b) "contributo tecnico", un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia. L'impiego delle forze della natura per controllare gli effetti fisici al di là della rappresentazione digitale delle informazioni rientra in un settore tecnico. Il trattamento, la manipolazione e le presentazioni di informazioni non rientrano in un settore tecnico, anche se sono utilizzati apparecchi tecnici per effettuarli. |
| 107 | Kauppi | ++ | + | (b) "contributo tecnico", altrimenti chiamato "invenzione", un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico. La natura tecnica del contributo costituisce uno dei quattro requisiti della brevettabilità. In aggiunta, per poter ricevere un brevetto, il contributo tecnico deve presentare un carattere di novità, essere non ovvio ed atto ad un'applicazione industriale. |
| 96 | ELDR (Manders, Plooij) | - | - | (b) "contributo tecnico", un contributo, che implichi un'attività inventiva, ad un settore tecnico, che risolva un problema tecnico esistente o estenda lo stato dell'arte in misura significativa per una persona competente nella materia. |
L'emendamento 96 sembra implicare che solo il problema ha bisogno di essere tecnico, ma non la sua soluzione. La parola "significativo" non ha significato legalmente, e quindi porta alla confusione piuttosto che alla chiarezza. Ovviamente, il termine "tecnico" ha bisogno di essere definito chiaramente se deve avere un effetto utile. Richiedere un problema tecnico da risolvere è pessimo da parte di un CEC o peggio. Non dovremmo concentrarci sull'applicazione (il problema da risolvere) ma sulla soluzione (il risultato di una ricerca empirica che potrebbe meritare un brevetto). Si potrebbe dire che ogni software risolve un problema, ma se la soluzione si limita ad innovare il software, non può essere definita una soluzione tecnica (o almeno non una nuova soluzione tecnica).
Amendment 69 goes in the right direction by stating that "processing, handling, and presentation of information do not belong to a technical field". It risks mixing the "technical contribution" (= invention) requirement with non-obviousness requirements, similar to 96. However even though the wording is redundant, there is nothing wrong with saying that the contribution (invention) must be "non-obvious". This can even help to correct EPO misperceptions, according which "the non-obviousness must contain a technical contribution". Given that this amendment also defines what "technical fields" (Art 27 TRIPs) are, it is extremely useful.
Infine, l'emendamento 107 è corretto: afferma chiaramente che "contributo tecnico" è sinonimo di invenzione e ripete i requisiti di brevettabilità dell'Art 52 EPC. Qesto emendamento non limita la brevettabilità in alcun modo, ma conferma semplicemente l'Art 52 EPC e rimuove ogni confusione che potrebbe insorgere mischiando i test di brevettabilità, come fanno il testo CEC originale e gli altri emendamenti.
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| 55=97=108 | ELDR, VERD+GUE+, Kauppi+ | ++ | + | (ba) "settore tecnico" un settore industriale d'applicazione che presuppone l'utilizzo di forze naturali controllabili per ottenere risultati prevedibili. "Tecnico" significa "appartenente a un settore della tecnologia". L'impiego delle forze della natura per controllare gli effetti fisici al di là della rappresentazione digitale delle informazioni rientra in un settore tecnico. La produzione, la manipolazione, il trattamento, la distribuzione e la presentazione dell'informazione non appartengono a un settore della tecnologia, anche se a tali fini sono utilizzati dispositivi tecnici. |
| 37 | EDD, UEN | ++ | 0:0 | "tecnologia", ai sensi del diritto dei brevetti, scienza naturale applicata; "tecnico", ai sensi del diritto dei brevetti, concreto e fisico. |
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| 39=43 | EDD, UEN | ++ | - | (bb) "invenzione", ai sensi del diritto dei brevetti, soluzione di un problema che prevede l'impiego di forze naturali controllabili. |
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| 38=44=118 | EDD, Kauppi++, UEN | ++ | + | (bc) "industria", ai sensi del diritto dei brevetti, produzione automatizzata di beni materiali; |
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| 15 | JURI | + | 0:0 | (eliminato) |
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| 45 | UEN | +++ | 0:0 | Gli Stati membri assicurano che l'elaborazione dei dati non venga considerata un settore della tecnologia ai sensi del diritto dei brevetti e che le innovazioni nel settore dell'elaborazione di dati non vengano considerate invenzioni ai sensi del diritto dei brevetti. |
Se l'elaborazione dei dati è "technical", allora ogni cosa è "technical".
L'elaborazione dei dati è un fattore comune in tutti i campi tecnologici e non tecnologici. Con l'avvento (universale) del computer negli anni 50, l'elaborazione dei dati automatizzata (EDP) è permeata nella società e nell'industria
Come ha scritto nel 1977 Gert Kolle, uno dei teorici principali dietro la decisione, negli anni 70, di escludere il software dalla brevettabilità (vedi Gert Kolle 1977: Technik, Datenverarbeitung und Paten trecht -- Bermerkungen zur Dispositionsprogramm - Entscheidung des Bundesgerichtshofs):
CULT è stato ben raccomandato di votare per una chiara esclusione dell'elaborazione dati dall'obiettivo di "technology".
Numerosi lavori, alcuni dei quali condotti da istituzioni EU, come anche le opinioni del Comitato Sociale ed Economico Europeo delle Regioni, spiegano in dettaglio perchè l'economia dell'Europa riceverebbe un danno, se le innovazioni riguardanti l'elaborazione dei dati non venissero chiaramente escluse dalla brevettabilità.
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| ? | JURI | o | 0:0 | (Diviso nelle parti 1, 2 e 3) |
Il JURI ha diviso questo articolo nelle parti 1, 2 e 3. Questo è pericoloso perchè previene alcuni emendamenti, che potrebbero applicarsi all'intero articolo, dall'essere inseriti nell voto.
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| 16-1 | JURI | - | - | Onde poter essere brevettabile, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un'attività inventiva. Per implicare un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve apportare un contributo tecnico. |
| 56=98=109 | ELDR, VERD+GUE+, Kauppi+ | ++ | + | Gli Stati membri assicurano che i brevetti siano rilasciati solo per invenzioni tecniche che presentano un carattere di novità, di non-ovvietà e siano atti ad un'applicazione industriale. |
cf BPatG Fehlersuche 2002/03/26: System für verbesserte Recheneffizienz = Programm als solches
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| 48 | UEN | ++ | - | Gli Stati membri assicurano che una condizione della costituzione di una invenzione ai sensi del diritto dei brevetti sia che una innovazione, a prescindere dal fatto che comporti o meno l'utilizzazione di un elaboratore elettronico, debba essere di carattere tecnico. |
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| 16-2 | JURI | o | + | Gli Stati membri assicurano che costituisca una condizione necessaria dell'attività inventiva il fatto che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici apporti un contributo tecnico. |
| 82 | EDD | + | - | (eliminato) |
Inoltre, il testo della Commissione implica che idee inquadrate in termini di equipaggiamento per elaborazione dati di utilizzo generale (programmi per computer) sono invenzioni brevettabili. La cancellazione, come proposta dall'emendamento 82, potrebbe essere utile, perchè l'unico effetto di questo paragrafo è di confondere i test di brevettabilità e quindi negare a un ufficio brevetti nazionale la possibilità di rigettare le domande di brevetto "non-statutory" senza un'esame sostanziale. L'emendamento 16 commette lo stesso errore del testo della commissione, chiarisce solo un pò il testo. L'emendamento 40 sarà ritirato; è stato reinserito come aggiunta (83).
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| 16-3 | JURI | - | - | Il contributo tecnico è valutato considerando lo stato dellarte e loggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, che deve comprendere le caratteristiche tecniche, indipendentemente dal fatto che tali caratteristiche siano o non siano accompagnate da caratteristiche non tecniche. |
| 57=99=110 | ELDR, VERD+GUE, Kauppi | ++ | 0:0 | Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra tutte le caratteristiche tecniche della rivendicazione di brevetto e lo stato dell'arte. |
| 100 | ELDR | - | +,- | 3. La portata significativa del contributo tecnico è valutata considerando la differenza tra gli elementi tecnici inclusi nell'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme e lo stato dell'arte. Gli elementi divulgati dal richiedente il brevetto nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda non sono considerati parte dello stato dell'arte al momento della valutazione della rivendicazione di cui trattasi. |
Comunque, la proposta della Commissione Europea annulla il suo stesso concetto di "contributo tecnico", consentendo che il contributo consista di elementi non-tecnici. La versione del JURI dichiara solo che la richiesta debba contenere elementi tecnici, ma questo non è un limite reale. Un esempio può chiarire questo punto. Si immagini di voler brevettare un programma per elaboratore, quindi diciamo che quello sia il "contributo tecnico". Nella richiesta, si descrive l'applicazione di questo programma, ovvero diciamo che brevettiamo l'esecuzione di questo programma su un elaboratore. Ora la richiesta di brevetto nel suo insieme contiene elementi tecnici (l'elaboratore), e la differenza fra la richiesta nel suo insieme (elaboratore noto + programma nuovo) e lo stato dell'arte (elaboratore nuovo) è il programma dell'elaboratore. Quindi un programma per elaboratore può essere un contributo tecnico, secondo queste condizioni, il che è completamente contraddittorio (perchè un programma per elaboratore non può essere tecnico). E' chiaro che è necessaria una correzione come quella dell'emendamento 57=99=110, se si vuole usare in qualche modo il concetto di "contributo tecnico".
Il periodo di sospensione proposto dall'emendamento 100 è una questione totalmente diversa. Come mostrato da una recente consultazione condotta dall'ufficio brevetti inglese, è molto controverso anche fra quanti sono supposti di beneficiarne. Infatti non è chiaro se un periodo di sospensione produrrà benefici, come suggerito dal rapporto ITRE, alle PMI. Nel caso dello sviluppo open source, esso potrebbe anche provocare ulteriore insicurezza riguardo al fatto se idee rese pubblche siano libere da brevetti.
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| 70 | PSE | + | + | Per determinare se una data invenzione attuata per mezzo di elaboratore elettronico arreca un contributo tecnico, si applica il seguente criterio: si valuta se essa costituisce un nuovo insegnamento sulle relazioni di causa-effetto nell'impiego delle forze controllabili della natura e se ha un'applicazione industriale nel senso stretto dell'espressione, in termini sia di metodo che di risultato. |
Inoltre, dicendo che tale test "deve essere applicato", la disposizione non richiede chiaramente che tale test debba effettivamente essere passato, e nemmeno che definisca cosa si intenda per "contributo tecnico".
Infine, non esiste una definizione legale di "applicazione industriale nello stretto senso del'espressione, in termini sia di metodi che di risultati".
A dispetto di queste limitazioni, si raccomanda di supportare l'emendamento 70. Se non altro esso codifica l'aspetto centrale del concetto di "invenzione tecnica". Quindi, in combinazione con altri emendamenti, potrebbe alla fine contribuire a tracciare un chiaro limite di brevettabilità.
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| 17 | JURI | - | + | Cause di esclusione dalla brevettabilità Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non è considerata arrecante un contributo tecnico semplicemente perchè implica luso di un elaboratore, di una rete o di un altro apparecchio programmabile. Pertanto, non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per elaboratori che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e lelaboratore, la rete o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito. |
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| 87 | PPE-DE | o | n | Esclusioni dalla brevettabilità: Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non è considerata arrecante un contributo tecnico semplicemente perchè implica luso di un elaboratore, di una rete o di un altro apparecchio programmabile. Pertanto, non sono brevettabili le invenzioni implicanti unicamente programmi di elaboratori (elaborazione di dati che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e lelaboratore, la rete o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito.) |
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| 47=60 | VERD+GUE++, UEN | ++ | + | Gli Stati membri garantiscono che le soluzioni attuate mediante elaboratore elettronico rispetto a problemi tecnici non siano considerate invenzioni brevettabili solo perchè migliorano l'efficacia nell'impiego delle risorse del sistema di trattamento dei dati. |
cf Why Amazon One Click Shopping is Patentable under the Proposed EU Directive
Gli emendamenti 47 e 60 indicano chiaramente all'EPO di seguire la Corte Federale Tedesca per i Brevetti nel rifiutare i miglioramenti nell'efficienza del processamento dei dati come "contributo tecnico".
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| 46=83 | EDD, UEN | ++ | - | Gli Stati membri assicurano che i brevetti sulle innovazioni nelsettore dell'informatica vengano legittimati e applicati soltanto se sono stati concessi a norma dell'articolo 52 della Convenzione europea sui brevetti del 1973 secondo l'interpretazione di cui negli Orientamenti per gli esami dell'Ufficio europeo dei brevetti del 1978. |
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| 18 | JURI | -- | 0:0 | Una rivendicazione di un programma per elaboratori elettronici relativa al programma in sè per sè, collocato su un vettore oppure come segnale, è ammissibile solo se tale programma, una volta installato o in funzione su un elaboratore elettronico, una rete di elaboratori o altro apparecchio programmabile, dia origine ad un prodotto o realizzi un processo brevettabile ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. |
| 49=58=101 | ELDR, VERD+GUE, UEN | ++ | - | Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata solo come prodotto, ossia come un insieme di dispositivi comprensivo di apparecchi programmabili che utilizzano le forze della natura in modo creativo, o come processo tecnico di produzione realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software. |
| 102=111 | ELDR, Kauppi | + | + | (a) Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata solo come prodotto, ossia come dispositivo programmato o come processo tecnico di produzione. |
Finora, l'impostazione di CEC suggerisce che i dispositivi generici di calcolo e le regole per il calcolo su di questi eseguite (= i programmi per computer) sono prodotti e processi brevettabili. L'emendamento 101/58 prova a risolvere questo problema. Potrebbe essere una buona idea sostituire "processi tecnici di produzione guidati da un tale computer" con "the inventive processes running on such a set of equipment" se è ancora possibile nella forma di un "emendamento di compromesso". L'emendamento 102 definisce "invenzione realizzata con un computer" come un prodotto o un processo produttivo tecnologico. Se "tecnico" fosse definito, potrebbe essere utile. Ciò nonostante, un computer che esegue un programma potrebbe anche esseere interpretato come un "dispositivo programmato", e brevettare l'uso di un programma quando eseguito su un computer ha lo stesso effetto di brevettare il programma in se stesso: non c'è altro modo di usare un programma per computer se non l'esecuzione su un computer.
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| 62 | GUE | + | o | Limitazione degli effetti dei brevetti concessi alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratore elettronico Gli Stati membri garantiscono che i diritti collegati al brevetto non vengano estesi alle attività effettuate per eseguire, copiare, distribuire, studiare, modificare o migliorare un programma informatico, distribuito sotto una licenza che prevede:
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| 72 | PSE | o | o | Gli Stati membri garantiscono che le rivendicazioni di brevetto accolte per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici comprendano solo il contributo tecnico che motiva la rivendicazione di brevetto. Una rivendicazione di brevetto per un programma per elaboratore, relativa al solo programma o ad un programma esistente su un supporto dati, non è accettabile. |
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| 103=119 | ELDR, Kauppi | ++ | + | Gli Stati membri assicurano che la produzione, la manipolazione, il trattamento, la distribuzione e la pubblicazione di informazioni, in qualsiasi forma, non possano mai costituire una violazione di brevetto, diretta o indiretta, anche se a tale fine sono stati utilizzati dispositivi tecnici. |
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| 104-1=120-1 | ELDR, Kauppi | o | + | (c) Gli Stati membri assicurano che l'uso di un programma per elaboratore per scopi che non riguardano l'oggetto del brevetto non possa costituire una violazione di brevetto diretta o indiretta. |
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| 104-2, 120-2 | ELDR, Kauppi++ | + | 0:0 | (d) Gli Stati membri assicurano che, qualora una rivendicazione di brevetto menzioni caratteristiche che implicano l'uso di un programma per elaboratore, un'applicazione di riferimento, ben funzionante e ben documentata, di tale programma sia pubblicata come parte della descrizione senza condizioni di licenza restrittive. |
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| 19 | JURI | o | + | La protezione conferita dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le facoltà riconosciute dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare le disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità o le disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali. |
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| 50 | UEN | +++ | - | (a) Gli Stati membri assicurano che, ogniqualvolta l'utilizzazione di una tecnica brevettata sia necessaria per il solo scopo di assicurare la conversione tra le convenzioni utilizzate in due sistemi diversi di elaborazione di dati in modo da consentire reciprocamente la comunicazione e lo scambio di contenuto di dati, tale utilizzazione non sia considerata una violazione del brevetto. |
| 20 | JURI | ++ | + | (a) Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui l'uso di una tecnica brevettata sia necessario al solo fine di garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi, detto uso non sia considerato una violazione di brevetto. |
| 76 | PSE | -- | - | (a) Gli Stati membri assicurano che, in ogni caso in cui l'uso di una tecnica brevettata sia necessario per un fine importante quale ad esempio garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi, detto uso non sia considerato una violazione di brevetto purchè non sia indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichi in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del brevetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. |
| 105 | ELDR | -- | - | Uso delle tecnologie brevettate Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui l'uso di una tecnica brevettata sia necessario al solo fine di garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi, detto uso non sia considerato una violazione di brevetto, a condizione che:
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L'emendamento 76 elimina i chiarimenti riguardo a quando l'uso di una tecnica brevettata per fini di interoperabilità è permessa e quando no. Va contro l'obiettivo principale della direttiva, che è quello di rendere concrete alcune meta-regole troppo astratte, comprese quelle dell'art 30 TRIP, così da ottenere chiarezza e certezza del diritto.
Siamo contenti che l'emendamento 105 concordi con noi nel sostenere che un'"invenzione realizzata con un computer" non può significare altro che software che gira su un elaboratore. Però le eccezioni che cita sono molto strane. Per prima cosa: se l'invenzione è una macchina indipendente, per definizione non c'è alcun bisogno di interoperabilità. Se non c'è alcun bisogno di interoperabilità l'emendamento 20 non si applica. Viceversa, se c'è bisogno di interoperabilità allora l'invenzione brevettata non potrà funzionare come una macchina indipendente o un'innovazione tecnologica. La seconda clausola è piuttosto pericolosa perchè lascia tutto alla discrezionalità dei giudici, fallendo pertanto lo scopo chiarificatore della direttiva. Come dimostra il caso anti-trust contro Microsoft negli USA e in Europa, è molto difficile e oneroso determinare se un dato comportamento viola le leggi sulla concorrenza. Ciò renderebbe la clausola dell'interoperabilità poco efficace e metterebbe le piccole e medie imprese ulteriormente in posizione svantaggiata, dato che le grandi imprese hanno molti più fondi a disposizione da spendere in contenziosi.
see also Interoperability and the Software Patents Directive: What Degree of Exemption is Needed
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| 106 | ELDR | o | - | (b) Durata del brevetto La durata del brevetto rilasciato per invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, a norma della presente direttiva, è di 7 anni dalla data di presentazione della domanda. |
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| 21 | JURI | - | o | La Commissione osserva gli effetti della protezione conferita dal brevetto per quanto riguarda le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, in particolare le PMI e il commercio elettronico. |
| 91 | PPE-DE | + | 0:0 | La Commissione osserva gli effetti della protezione conferita dal brevetto per quanto riguarda le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee. Particolare attenzione viene attribuita alla posizione delle PMI e a quelle del commercio elettronico, nonchè agli effetti delle posizioni dominanti sul funzionamento del mercato. |
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| 90 | PPE-DE | -- | - | The Commission shall examine the question of how to make patent protection more readily accessible to small and medium-sized enterprises and ways of assisting them with the costs of obtaining and enforcing patents. |
| 71 | PSE | - | +,- | La Commissione osserva gli effetti delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese e i produttori di software libero, nonchè il commercio elettronico. La Commissione valuta come rendere la tutela brevettuale più prontamente accessibile alle piccole e medie imprese e come assistere queste ultime per quanto riguarda i costi legati all'ottenimento e all'applicazione dei brevetti, segnatamente attraverso la creazione di un fondo di difesa e l'introduzione di regole speciali concernenti le spese legali. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati che ha raggiunto e presenta senza ritardi proposte legislative appropriate. |
Amendment 90 is like 71, but less explicit.
Both amendments 71 and 90 call for an insurance for promotion not of defence of software companies against patent aggression, but, on the contrary, of aggressive use of patents by specialised patent litigation SMEs such as Eolas and Allvoice against software companies. The archetype for the "Patent Defence" concept is the "Patent Defence Union" created by the CEO of Allvoice Computing PLC. Allvoice is the "ten-person company located in an employment blackspot in south-west England" which Arlene McCarthy praises in her JURI Draft Report. Allvoice has hardly produced any software itself, certainly not speech recognition software, but it used two trivial and broad patents on user interfaces in order to extort money from real speech recognition software companies. By promoting the Patent Defence scheme as set out in this amendment, MEPs should note that they would be promoting litigation instead of innovation.
Several EU studies on SMEs and software patents have found that there are systematic reasons why SMEs are not using the patent system. These are unlikely to be overcome by any proselytising system, no matter how much public money is poured into it.
[...]
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| 89 | PPE-DE (Wuermeling) | + | 0:0 | (ca) the impact on the conversion of the conventions used in two different computer systems to allow communication and exchange of data |
| 92 | PPE-DE (Thyssen) | + | + | whether the rules governing the term of the patent and the determination of the patentability requirements, and more specifically novelty, inventive step and the proper scope of claims, are adequate; and |
| 93 | PPE-DE (Thyssen) | + | + | (ca) whether the option outlined in the Directive concerning the use of a patented invention for the sole purpose of ensuring interoperability between two systems is adequate; |
| 94 | PPE-DE (Thyssen) | + | + | 1a In this report the Commission shall justify why it believes an amendment of the Directive in question necessary or not and, if required, will list the points which it intends to propose an amendment to. |
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| 52=54=68 | EDD, VERD+GUE, UEN | +? | - | rifiuta la direttiva proposta |
cf Conditions for Approval of the Software Patent Directive Proposal
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| 29=41=41 | EDD, VERD+GUE, UEN, .. | ++ | - | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti della brevettabilità in relazione all'elaborazione automatizzata dei dati e ai suoi campi di applicazione |
cf Article 1
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| 30 | EDD | + | - | (eliminato) |
| 1 | JURI | - | + | La realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza nonchè la creazione di condizioni favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto la protezione delle invenzioni mediante i brevetti è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Una protezione efficace, trasparente ed armonizzata delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è indispensabile per mantenere e stimolare gli investimenti in questo campo. |
| nr | auth | val | res | text |
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| 2 | JURI | - | ? | È pertanto necessario armonizzare le disposizioni di legge che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, onde garantire che la certezza giuridica che ne risulterà e il livello dei requisiti richiesti per la brevettabilità permettano alle imprese innovative di ricavare il massimo vantaggio dal loro processo inventivo e stimolare gli investimenti e l'innovazione. La certezza giuridica viene altresì garantita dal fatto che, in caso di dubbio sullinterpretazione della presente direttiva, i tribunali nazionali possono e i tribunali nazionali di ultima istanza devono chiedere una sentenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee. La certezza giuridica viene altresì garantita dal fatto che, in caso di dubbio sull'interpretazione della presente direttiva, i tribunali nazionali possono e i tribunali nazionali di ultima istanza devono chiedere una sentenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee. |
L'emendamento 2 sembra affermare che il semplice fatto di scrivere una legge europea, a prescindere da ciò che contiene, "sfocia nella certezza legale", solo perchè il Tribunale del Lussemburgo può interpretare tale legge. Questa proposizione non solo è dubbia, ma anche senza costrutto, visto che il brevetto comunitario è sotto di esso in ogni caso. Ci sono modi più semplici e sistematici di conferire autorità alla corte di Lussemburgo che aggirare l'interpretazione di una direttiva per un aspetto della European Patent Convention.
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| 88 | PPE-DE | + | + | Occorre confermare e precisare le norme riguardanti i limiti della brevettabilità, ai sensi dell'articolo 52 dellaccordo europeo sui brevetti. La certezza giuridica che ne deriva dovrebbe contribuire ad un clima più aperto agli investimenti e alle innovazioni nel settore dei software. |
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| 31 | EDD | + | + | (eliminato) |
soppresso
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| 32=112 | EDD, Kauppi | + | + | Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, e secondo le legislazioni degli Stati membri in materia di brevetti, i programmi per elaboratore, nonchè le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, giochi o attività commerciali e le presentazioni di informazioni sono espressamente non considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla brevettabilità. Questa eccezione si applica perchè tali materie o attività non appartengono ad un settore della tecnologia. |
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| 3 | JURI | o | 0:0 | Con la presente direttiva non si intende modificare la succitata Convenzione, bensì evitare che possano esistere interpretazioni divergenti del relativo testo. |
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| 95 | ELDR | + | + | Il Parlamento europeo ha chiesto a più riprese che l'Ufficio europeo dei brevetti rivedesse le sue norme di funzionamento e che fosse soggetto a controllo pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. In proposito, sarebbe particolarmente opportuno rimettere in discussione la prassi in base alla quale l'Ufficio percepisce introiti per i brevetti che rilascia, in quanto essa nuoce al carattere pubblico di tale organismo. Nella sua risoluzione sulla decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti concernente il brevetto n. EP 695 351 rilasciato l'8 dicembre 1999 il Parlamento europeo ha chiesto la revisione delle norme di funzionamento dell'Ufficio in questione, onde garantire che esso %q(sia soggetto a un obbligo di pubblicità nell'esercizio delle sue funzioni). |
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| 61 | GUE | + | - | Il software gratuito fornisce un modo estremamente prezioso e socialmente utile per costruire un'innovazione comune e condivisa, nonchè una divulgazione della conoscenza. |
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| 113 | UEN, Kauppi | ++ | - | Sebbene i programmi per elaboratori elettronici siano astratti e non appartengano a nessunsettore particolare, vengono utilizzati per illustrare e controllare i processi in tutti i settori delle scienze naturali applicate e delle scienze sociali. |
| 33 | EDD | + | - | (eliminato) |
| 4 | JURI | - | o | Per poter essere brevettabili, le invenzioni in generale e le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in particolare devono essere suscettibili di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare unattività inventiva. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono costituire un contributo tecnico allo stato dell'arte per poter essere considerate implicanti un'attività inventiva. |
| 84 | PPE-DE | - | + | Per poter essere brevettabili, le invenzioni in generale e le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in particolare devono essere suscettibili di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare unattività inventiva. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono costituire un contributo tecnico nuovo allo stato dell'arte per poter essere distinte dai meri software e considerate implicanti un'attività inventiva. |
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| 51 | UEN | + | - | Sebbene i programmi per elaboratori elettronici siano astratti e non appartengano a nessunsettore particolare, vengono utilizzati per illustrare e controllare i processi in tutti i settori delle scienze naturali applicate e delle scienze sociali. |
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| 73 | PSE | o | o | Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sono brevettabili solo se rientrano nel settore della tecnica e inoltre presentano carattere di novità, implicano un'attività inventiva e sono suscettibili di applicazioni industriali. |
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| 5 | JURI | -- | o | Di conseguenza, anche se una invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici appartiene per sua stessa natura al settore della tecnologia è importante stabilire chiaramente che, se un'invenzione non costituisce un contributo tecnico allo stato dell'arte, come nel caso in cui, ad esempio, il suo contributo specifico non presenta un carattere tecnico, non può essere considerata implicante un'attività inventiva e quindi non è brevettabile. Qualora si valuti se sia presente unattività inventiva, si è soliti applicare lapproccio problema-soluzione onde stabilire se vi sia un problema tecnico da risolvere. Se non viene riscontrato alcun problema tecnico, linvenzione non può essere considerata contributo tecnico allo stato dellarte. |
| 114=125 | Kauppi, GUE | ++ | + | Di conseguenza, un'innovazione che non costituisca un contributo tecnico allo stato dell'arte, non è considerata un'invenzione ai sensi delle norme in materia di brevetti. |
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| 34=115 | EDD, Kauppi | + | + | (eliminato) |
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| 6 | JURI | o | o | Tuttavia, la semplice attuazione di un metodo altrimenti non brevettabile su di un apparecchio come un elaboratore non è di per sè sufficiente per giustificare la conclusione che un contributo tecnico sia presente. Di conseguenza, un metodo per attività commerciali o di altro tipo che venga attuato per mezzo di elaboratori elettronici, in cui lunico contributo allo stato dellarte non sia tecnico, non può costituire uninvenzione brevettabile. |
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| 7 | JURI | + | 0:0 | Se il contributo allo stato dellarte è relativo unicamente a elementi non brevettabili, non vi può essere uninvenzione brevettabile, indipendentemente dal modo in cui tali elementi vengano presentati nelle rivendicazioni. Per esempio, il requisito di contributo tecnico non può essere eluso semplicemente specificando mezzi tecnici nelle rivendicazioni di brevetto. |
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| 8 | JURI | - | 0:0 | Inoltre, un algoritmo è intrinsecamente non tecnico e, pertanto, non può costituire uninvenzione tecnica. Tuttavia, un metodo che comporti lutilizzazione di un algoritmo può essere brevettabile purchè venga usato per risolvere un problema tecnico. Ciononostante, un brevetto concesso per tale metodo non deve permettere che si monopolizzi lo stesso algoritmo o la sua utilizzazione in contesti non previsti nel brevetto. |
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| 9 | JURI | o | + | La portata dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è definita nelle relative rivendicazioni. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici vanno rivendicate con riferimento a un prodotto, quale un apparecchio programmato, o a un processo svolto da tale apparecchio. Di conseguenza, lutilizzo di singoli elementi di un programma per elaboratore in contesti che non comportano la realizzazione di un prodotto o un processo regolarmente rivendicato non deve costituire una violazione di brevetto. |
L'emendamento può avere un beneficio indiretto: sembra contraddire l'emendamento 18 all'articolo 5 dicendo che solo gli apparati programmati e i processi possono essere rivendicati nei brevetti.
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| 10 | JURI | -- | +- | La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non richiede una legislazione specifica che sostituisca le norme nazionali in materia di brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La presente direttiva semplicemente chiarisce lattuale posizione giuridica tenendo presenti le pratiche dellUfficio europeo dei brevetti in vista di garantire la certezza giuridica, la trasparenza e la chiarezza della legislazione ed evitare qualsiasi transizione verso la brevettabilità di metodi non brevettabili, come i metodi per attività commerciali. |
| 86 | PPE-DE | - | +o+ | La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non richiede una legislazione specifica che sostituisca le norme nazionali in materia di brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La presente direttiva si limita a chiarire lattuale posizione giuridica per garantire la certezza giuridica, la trasparenza e la chiarezza della legislazione e contrastare la tendenza a sancire la brevettabilità di metodi non brevettabili, come quelli ovvi e quelli per attività commerciali. |
L'emendamento 84 non chiede una codifica delle pratiche attuali dell'EPO, ma d'altra parte parla di %q(pratiche non brevettabili, come procedure elementari e pratiche commerciali). Non solo le pratiche commerciali elementari devono restare non brevettabili, ma tutte le pratiche commerciali devono restare tali (altrimenti stiamo deviando dall'Art 52 EPC, cosa che andrebbe evitata, come suggerito dall'emendamento 88).
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| 11 | JURI | - | + | La posizione concorrenziale dell'industria europea in rapporto ai suoi principali partner commerciali sarà rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e dalla trasparenza della situazione giuridica. Data lattuale tendenza dellindustria manifatturiera tradizionale di dislocare le proprie attività verso economie a basso costo al di fuori dellUnione europea, limportanza della tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, della tutela del brevetto è di per sè evidente. |
| 35 | EDD | + | - | La posizione concorrenziale dell'industria europea in rapporto ai suoi principali partner commerciali potrebbe essere rafforzata dall'eliminazione dell'attuale separazione nella prassi giurisprudenziale circa i limiti della brevettabilità per quanto riguarda i programmi informatici. |
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| 12 | JURI | - | 0 | La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato. |
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| 13 | JURI | o | + | I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le facoltà riconosciute ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare nel quadro delle disposizioni per quanto riguarda la decompilazione e l'interoperabilità. In particolare, gli atti che, a norma degli articoli 5 e 6 di detta direttiva, non sono soggetti allautorizzazione del titolare del dirit |